Descrizione
Con circolare prot. n. 14282/2021 del 27 aprile, il MIT evidenzia che l'art.10 del DL 52/2021 (cd. Decreto Riaperture), ha modificato l'art.1 comma 1 del DL 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020, prorogando il termine dello stato di emergenza alla data del 31 luglio 2021.
La conseguenza è che, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 (Cura Italia), tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021.
La conseguenza è che, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 (Cura Italia), tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021.
Allegati
Documenti
A cura di
Con l'App è meglio!
Sapevi che puoi leggere questo Avviso anche sull'App ufficiale del comune?
Ultimo aggiornamento pagina: 29/04/2021 15:43:18